Richiedere la carta d'identità cartacea in deroga

La carta d'identità cartacea è stata quasi integralmente sostituita su tutto il territorio nazionale dalla carta d'identità in formato elettronico (CIE) a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto legge 19/08/2015, n. 78.

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata esclusivamente nei comprovati casi di necessità e urgenza disciplinati dalla Circolare ministeriale 03/04/2017, n. 4, qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di:

  • gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
  • motivi di viaggio (imminente partenza documentata da titolo di viaggio)
  • imminente consultazione elettorale

 

Con interventi successivi il Ministero dell'Interno ha però limitato i casi che ancora consentono l'emissione della carta d'identità cartacea:

  • le circolari nr. 2 del 14/02/2018 e nr. 5 del 27/02/2018 hanno infatti indicato la possibilità di identificare gli elettori ai seggi con la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica, neutralizzando di fatto l'ipotesi di urgenza legata alla consultazione elettorale

Alla luce di tali indicazioni si ritiene che l'unica vera urgenza che ancora giustifica l'emissione istantatea del vecchio documento cartaceo sia solamente quella legata alla effettuazione di un viaggio all'estero con partenza ravvicinata, in questo ultimo caso presentarsi allo sportello con documentazione che comprovi l'imminente viaggio.

 

La carta d’identità viene rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

Anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno “Richiedenti Asilo” viene rilasciata la carta di identità cartacea.

Approfondimenti

La durata

Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):

  • vale dieci anni per tutti i maggiorenni
  • vale cinque anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • vale tre anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Validità per l’espatrio

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

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