L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.
L'IMU è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (eccetto quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). E´ da versare in autoliquidazione in acconto entro il 16/06/2021 e in saldo entro il 16/12/2021. Le Aliquote IMU non sono variate rispetto al 2020.
Indicazioni in materia di comodato d´uso gratuito ai sensi dell´Art. 1, c. 10 L. 208/2015:
• Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:
- l´immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all´immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia, la stessa deve intendersi riferita all´immobile ad uso abitativo (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2019).
• Il soggetto passivo comodante (colui che concede il bene in uso gratuito) è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti (da presentare entro il 30/06/2021).
Alla sopracitata agevolazione in materia di comodato d´uso gratuito, questo comune ha previsto, ai sensi del regolamento vigente (Art. 11), una ulteriore agevolazione regolamentare con l´applicazione di aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 0,76%. Per ottenere tale agevolazione bisogna presentare debita dichiarazione all´Ufficio Tributi.- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all´immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia, la stessa deve intendersi riferita all´immobile ad uso abitativo (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2019).
• Il soggetto passivo comodante (colui che concede il bene in uso gratuito) è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti (da presentare entro il 30/06/2021).
Avvisi e scadenze
Scadenza di versamento acconto: 16 giugno 2021;
Scadenza di versamento saldo: 16 dicembre 2021.
Per l'IMU il Comune non invia alcun avviso di pagamento; il versamento dell'imposta deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente. L´Ufficio Tributi effettua il servizio di calcolo in orari di apertura al pubblico, è inoltre possibile calcolare online, in autonomia, l´importo del dovuto:
Calcolo online del dovuto IMU
Modulistica
N.B.: eventuali istanze, agevolazioni, richieste e/o dichiarazioni verranno esaminate purché le stesse vengano debitamente presentate all´Ufficio Protocollo. E' inoltre possibile presentare le proprie istanze direttamente online, tramite la sezione in homepage "Pratiche Online".
Regolamenti, Aliquote e Delibere di approvazione/modifica
Di seguito, nella sezione allegati sottostante, pubblichiamo i regolamenti, le aliquote e le relative delibere approvative o modificative.