L´ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L´Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
L´iscrizione all´Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva
residenza, ma può essere richiesta un´attestazione in cui si dichiara l´effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall´interessato.
Trascorso un anno dall´iscrizione nell´Anagrafe Temporanea, se il cittadino è ancora presente sul territorio comunale, deve essere iscritto, anche con procedura d´ufficio, nell´Anagrafe della Popolazione Residente, con conseguente cancellazione dall´Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all´iscrizione nell´ Anagrafe del Comune di Casalpusterlengo.
La cancellazione dal registro dell´Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
a) trasferimento in altro Comune o all´estero;
b) iscrizione nell´Anagrafe dei residenti del comune di Casalpusterlengo;
c) per irreperibilità accertata d´ufficio.
L´iscrizione e la cancellazione nel registro dei residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L´iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall´art.5 del d.l. n. 47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell´abitazione.
Di seguito si riportano le norme di legge che riguardano l´Anagrafe della Popolazione Residente.
Art.8 L. n.1228/1954:
"In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che,dimorando nel Comune da non meno di 4 mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.".
Art.32 d.P.R. n.223/1989:
"Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 4 mesi, non si trovano ancora nelle condizioni di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo L´iscrizione viene effettuata a domanda dell´interessato o d´ufficio quando l´ufficiale d´anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di 4 mesi .L´iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta all´anno, allo scopo di eliminare le persone non più dimoranti temporaneamente nel comune per: a) perché se ne sono allontanate o decedute; b) perché via hanno stabilito la dimora abituale. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicato all´ufficiale d´anagrafe del Comune di residenza".
L´Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
L´iscrizione all´Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva
residenza, ma può essere richiesta un´attestazione in cui si dichiara l´effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall´interessato.
Trascorso un anno dall´iscrizione nell´Anagrafe Temporanea, se il cittadino è ancora presente sul territorio comunale, deve essere iscritto, anche con procedura d´ufficio, nell´Anagrafe della Popolazione Residente, con conseguente cancellazione dall´Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all´iscrizione nell´ Anagrafe del Comune di Casalpusterlengo.
La cancellazione dal registro dell´Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
a) trasferimento in altro Comune o all´estero;
b) iscrizione nell´Anagrafe dei residenti del comune di Casalpusterlengo;
c) per irreperibilità accertata d´ufficio.
L´iscrizione e la cancellazione nel registro dei residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L´iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall´art.5 del d.l. n. 47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell´abitazione.
Di seguito si riportano le norme di legge che riguardano l´Anagrafe della Popolazione Residente.
Art.8 L. n.1228/1954:
"In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che,dimorando nel Comune da non meno di 4 mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.".
Art.32 d.P.R. n.223/1989:
"Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 4 mesi, non si trovano ancora nelle condizioni di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo L´iscrizione viene effettuata a domanda dell´interessato o d´ufficio quando l´ufficiale d´anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di 4 mesi .L´iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta all´anno, allo scopo di eliminare le persone non più dimoranti temporaneamente nel comune per: a) perché se ne sono allontanate o decedute; b) perché via hanno stabilito la dimora abituale. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicato all´ufficiale d´anagrafe del Comune di residenza".