COSA e COME?
Con l´entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all´Ufficiale dello Stato Civile, con l´assistenza facoltativa di un avvocato.
Competente a ricevere l´accordo è il Comune in cui venne celebrato il matrimonio, quello in cui venne trascritto l´atto di matrimonio se celebrato all´estero o quello in cui uno dei due coniugi attualmente risiede.
L´accordo può essere concluso quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi); inoltre non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale).
QUANDO?
I coniugi stabiliranno una data con l´ufficio, per la conclusione dell´accordo, che dovranno confermare - pena la nullità dell´accordo stesso trascorso non meno di 30 gg., con una nuova dichiarazione.
Dal 26 maggio 2015, per effetto della legge n. 55/2015, si potrà divorziare dopo solo un anno di separazione (in precedenza erano tre), termine ridotto ulteriormente a sei mesi nel caso in cui la separazione sia stata consensuale.
DOVE?
Rivolgersi all´Ufficio di Stato Civile, concordando un appuntamento ai seguenti recapiti: tel. 037792331 (premere tasto 1) - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
COSTO?
E' previsto il pagamento di un diritto fisso di € 16,00
Per la compilazione della pratica online cliccare qui