L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata. Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

 

Approfondimenti:

 

Eccezioni assolute

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
  • segreto statistico
  • dati su sicurezza pubblica
  • procedimenti tributari
  • attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.
  • Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

Limiti relativi alla tutela di interessi privati

L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato. Per presentare la pratica → Accesso civico generalizzato

Iter

Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento motivato ed espresso comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto chiesto.

Nel caso in cui l’Amministrazione individui controinteressati, agli stessi viene data comunicazione dell’istanza inoltrata per permettere loro un’eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’ente si esprime nel merito della domanda.

In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione e, non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i documenti, dati o informazioni al richiedente.

In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

Nel caso in cui la domanda sia stata negata o differita per ragioni di tutela della riservatezza il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente provvede dopo aver sentito il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.

Contro la decisione dell'Amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.

Nei casi di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, il controinteressato può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente e presentare ricorso al difensore civico.

Durata massima del procedimento amministrativo

30 giorni

Pagamenti

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

 

Moduli da compilare e documenti da allegare:

1. domanda di accesso civico semplice o generalizzato (allegata)

2. copia di documento di identità in corso di validità

 


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