Estratto dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana:

 

Art. 52 Comportamento dei cittadini che conducono o gestiscono animali domestici su aree pubbliche.

 

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo pubblico.
E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di:
a) provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.
b) essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, che permettano la raccolta delle deiezioni degli animali e la loro corretta collocazione, che include anche i cestini per rifiuti.

 

Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori di cani per non vedenti.

 

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Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
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Art. 53 Prevenzione di fenomeni di infestazione da parte di insetti e altri animali.

 

I cittadini sono tenuti ad evitare il crearsi di condizioni favorevoli all'insediamento, sviluppo, sopravvivenza, riproduzione di insetti molesti quali mosche, tafani, zanzare; analogo impegno deve essere assunto per evitare la proliferazione di altri animali, in particolar modo il piccione domestico. A tal fine sono da mettere volontariamente in atto, in particolare con clima caldo e temperature medie diurne superiori a 20 °C per quanto riguarda gli insetti, i seguenti accorgimenti:

 

a) evitare il deposito temporaneo di sacchetti contenenti umido fuori dagli appositi contenitori di plastica
b) evitare il ristagno d'acqua in vasi, sottovasi, umidificatori e in genere in ogni contenitore aperto
c) effettuare periodicamente lavori di sfalcio della vegetazione in area privata
d) effettuare periodicamente interventi di disinfestazione dei tombini e delle caditoie in area privata

 

E' sempre vietata la somministrazione di cibo sparso a terra ai piccioni domestici;
chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a €300.

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