Dichiarazione/Denuncia di Nascita 

La dichiarazione/denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune, la nascita di un bambino.
La denuncia può essere presentata:

  • entro 3 giorni dalla nascita direttamente al Centro di Nascita della Direzione Sanitaria dell'Ospedale
  • entro 10 giorni al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano residenze in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione viene resa nel Comune di residenza della madre. 

La denuncia può essere resa da:

  • uno dei genitori;
  • entrambi i genitori (se non coniugati);
  • un procuratore speciale;
  • dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Occorre fissare un appuntamento rivolgendosi telefonando al numero 037792331 (premere tasto 1)

 

Documentazione 

  • Documento di Identità, in corso di validità, del dichiarante;
  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto;
  • Documentazione comprovante il matrimonio (obbligatoria per i non residenti; Atto di matrimonio tradotto e legalizzato se stranieri). Se i genitori non fossero in possesso di tale documento il figlio verrà registrato come “figlio naturale” della coppia;
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia indicante il cognome da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine (facoltativa e da produrre nel solo caso lo straniero non intenda che venga applicata la legge italiana con attribuzione del cognome paterno);
  • Modulo Dichiarazione di Nascita Cittadino Straniero.

Modalità di richiesta

Il dichiarante (di norma uno dei due genitori), si presenta nei termini sopra indicati presso il Centro di nascita dell'Ospedale o Clinica Privata o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune per rendere la dichiarazione di nascita.

Nel caso di genitori non coniugati, la stessa deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori. Le persone che non comprendono la lingua italiana devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia. 
L'operatore stende l'atto di nascita, che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.A seguito della registrazione della nascita, viene inviata comunicazione all'anagrafe e assicurazione della avvenuta dichiarazione, alla Direzione Sanitaria dove è avvenuta la nascita, e al Comune se diverso da Casalpusterlengo.Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di nascita da parte del dichiarante/i e dell'ufficiale dello Stato Civile. 

Normativa:


*Codice Civile, Art. 231 e seguenti.
*D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”
*Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato."
*D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 16.

 

Dichiarazione / Denuncia di Nascita tardiva 

Dichiarazione / Denuncia di nascita di un figlio che viene dichiarato oltre i termini di legge.

Documenti da presentare

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale;
  • Documenti d'identità del genitore o di entrambi i genitori.

Modalità di richiesta

Il genitore/i prende/no appuntamento attraverso il numero 037792331 (premere tasto 1)

 

 Se la denuncia di nascita viene presentata oltre il termine massimo dei 10 giorni dalla nascita, la denuncia avviene con le seguenti modalità, previste sia per le denunce di figli legittimi che per le denunce di figli naturali.

  • Presentazione del genitore (o entrambi in caso di denuncia di nascita di figlio naturale), che munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, espone le ragioni del ritardo motivandole con uno scritto.
  • L'operatore stende l'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante/i e dall'Ufficiale di Stato Civile.
  • Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all'invio delle seguenti comunicazioni: 
    • all’Ufficio Anagrafe di competenza per le relative variazioni anagrafiche;
    • all'A.S.L. per l'avvenuta registrazione del nato/a;
    • alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni. 

Normativa:

  • Codice Civile artt.231 e seguenti;
  • D.P.R. 3/11/2000, N.396. artt.28 e seguenti.

 

Riconoscimento della Filiazione Naturale

(Riconoscimento di nascituro)

(Riconoscimento di figlio naturale) 

È l’atto con cui uno dei genitori naturali riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro (non ancora nato).

In particolare, il riconoscimento può essere effettuato:

  • prima della nascita, dal padre o da entrambi i genitori naturali;
  • dopo la nascita, da uno o da entrambi i genitori naturali.

 Non vi sono termini per la ricevibilità della dichiarazione.
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia già compiuto i 16 anni.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Documentazione

  • Documento di identità del dichiarante/i;
  • Certificato medico attestante lo stato di gravidanza (obbligatorio nel caso di riconoscimento di nascituro);
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia attestante la possibilità di procedere al riconoscimento, il cognome e la cittadinanza da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine dei genitori.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento da parte del dichiarante/i e dell'ufficiale dello Stato Civile.

Modalità di richiesta

Il dichiarante/i fissa un appuntamento attraverso il numero 037792331 (premere tasto 1), è tenuto/i a presentarsi nel giorno ed all’ora fissata presso l'Ufficio di Stato Civile rendendo la dichiarazione di voler riconoscere un proprio figlio naturale, nascituro o già nato. Il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso del genitore che lo aveva già precedentemente riconosciuto. Se il figlio è maggiore di 16 anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo. A seguito del riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di figlio minorenne, l'ufficio di Stato Civile provvede anche a ricevere, su apposita istanza, la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da attribuire al bambino ed a inviarla al Tribunale competente a decidere al riguardo. 

Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i diritti e tutti i doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

 Normativa:

  • Codice Civile, Art. 250 e seguenti;
  • D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • L. n. 218 del 31 .05. 1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

 

Dichiarazione/ Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta 

Nel caso in cui i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del nato/a, l'Ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si devono presentare, all'Ufficio di Stato Civile previo appuntamento, da fissare al numero telefonico 037792331 (premere tasto 1), entro 10 giorni dalla nascita, muniti di documento di riconoscimento e di attestazione di nascita (in originale), rilasciata dall'Ospedale.

 Documentazione

Documento d'identità del dichiarante; 
Attestazione di nascita rilasciata dall'Ostetrica o dal Medico che ha assistito al parto.

Modalità di richiesta

L'Ostetrica o il Direttore Sanitario del Centro di nascita prende appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile, entro 10 giorni dalla nascita, munito o munita di documento di riconoscimento e dall'attestazione di nascita in originale rilasciata dall'Ospedale. Si procede alla stesura dell'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile. Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all'invio delle seguenti comunicazioni:

  • All’Ufficio Anagrafe, per le registrazioni anagrafiche;
  • Ai Servizi Sociali per la segnalazione;
  • Al Giudice Tutelare per i provvedimenti relativi alla cura del neonato.

 Atto Conclusivo

 Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell’atto di nascita da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.

 Normativa:

- Codice Civile Art. 250 e 254;

- D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35;

- Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato."

 

 


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