Descrizione
Istruzioni per il voto domiciliare
Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Casalpusterlengo, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).
La domanda, come da modello allegato, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico per ogni successiva comunicazione.
Unitamente al modulo di domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
• copia della tessera elettorale
• copia di un documento d'identità valido
• certificato, rilasciato entro i termini prescritti, dal Funzionario medico designato dai competenti Organi dell’A.S.L., attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto domiciliare
L'accertamento dei requisiti al fine dell'esercizio del voto deve essere fatto dal funzionario medico designato dall'ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio
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Avviso di ricerca disponibilità per la nomina a scrutatore
Gli iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 Giugno 2025.
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo che dovrà pervenire entro venerdì 16 maggio 2025 alle ore 13.00 con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- tramite e-mail all’indirizzo: botti.gloria@comune.casalpusterlengo.lo.it
- tramite pec all’indirizzo: comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it
I nominativi di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità saranno comunicati alla Commissione Elettorale, che si riunirà tra il 25esimo e il 20esimo giorno prima del voto e stabilirà le modalità di nomina.
- Avviso di ricerca disponibilità per la nomina a scrutatore
- Domanda disponibilità alla nomina di scrutatore di seggio
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Opzione per i cittadini iscritti ad AIRE
In allegato il modulo di opzione per i cittadini iscritti AIRE, quindi elettori residenti all’estero che intendano esercitare il diritto di voto in Italia in occasione dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. La richiesta deve essere inoltrata entro il 10 aprile 2025.
Disciplina sperimentale esercizio di voto elettori fuori sede
La sperimentazione, introdotta già per le elezioni europee del 2024, è stata ampliata e riguarda ora tutte le cittadine e i cittadini che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data del referendum, in una provincia diversa rispetto a quella del Comune di residenza. La domanda può essere presentata al Comune di temporaneo domicilio situato in una provincia diversa da quella del Comune di residenza, entro il 4 maggio 2025, personalmente o tramite persona delegata o mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Con le medesime modalità, la domanda può essere revocata entro il 14 maggio 2025 (art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)-
- Domanda ammissione al voto fuori sede
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Speciale Referendum
Le cittadine e cittadini in data 8 e 9 giugno 2025 saranno chiamati a votare per 5 Referendum, di seguito riassunti:
Quesito n. 1: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Quesito n. 2: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Quesito n. 3: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quesito n. 4: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Quesito n. 5: «Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
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Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 12:28