Occupazione di suolo pubblico per fini solidaristici

Informazioni relative all'Occupazione di suolo pubblico per fini solidaristici

Ultima modifica 21 ottobre 2024

L’art. 29 bis c. 2 della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 “Disciplina delle cessioni a fini solidaristici”, prevede che i Comuni, sulla base delle linee guida regionali, approvino il “Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici”.
Tale piano definisce le caratteristiche e le linee guida per la gestione e la disciplina delle attività occasionali di gestione a fini solidaristici per poter esercitare su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico del sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici. Nel piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici.
 
Il Piano è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 11 luglio 2017 n° 35.
 
Si definiscono "cessioni a fini solidaristici" (articolo 29-bis, comma 1 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6) le attività occasionali di cessione:
  • da parte di enti non commerciali
  • tramite proprio personale o soggetti volontari
  • di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, anche alimentari (solo preconfezionati, non sfusi e non preparati sul posto)
  • in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell’importo minimo
  • effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico
  • aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Chi intende occupare suolo pubblico temporaneamente o permanentemente deve presentare domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al SUAP come previsto dal Regolamento comunale. 

Riferimenti:

Responsabile del servizio
Ing. Antonio Simone


Consulta la modulistica:

Schema domanda 

 


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