Eliminazione dei vincoli per alloggi realizzati su aree PEEP concesse in diritto di proprietà e diritto di superficie con convenzioni ex art. 35 della legge 865/71
Informazioni relative all'eliminazione dei vincoli per alloggi realizzati su aree PEEP concesse in diritto di proprietà e diritto di superficie con convenzioni ex art. 35 della legge 865/71
Ultima modifica 21 ottobre 2024
Gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in area peep in diritto di proprietà possono, su loro specifica istanza di parte, ottenere la rimozione dei vincoli di inalienabilità degli alloggi ceduti in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ante legge 179/1992 ovvero la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 18 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 8 L. 10/1977), alle seguenti condizioni:
- che siano stati rispettati gli obblighi convenzionali e siano stati conguagliati gli oneri di urbanizzazione determinati a consuntivo, ove dovuti;
- che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- per gli immobili ceduti in diritto di proprietà con convenzioni ex art. 35 della legge 865/1971 stipulate ante legge 179/1992, in ragione della competente quota millesimale:
a) che sia effettuato il pagamento di un corrispettivo ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della legge 448/1998
b) che sia effettuato il pagamento del corrispettivo previsto dal comma 49bis dell'art. 31 della legge 448/1998, per le convenzioni in cui non ancora sono decorsi i 20 anni previsti dalla L. 448/98;
- che, per gli immobili in edilizia convenzionata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, se non ancora scaduti i vincoli ventennale/trentennale relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione ed in ragione della competente quota millesimale, sia effettuato il pagamento del corrispettivo previsto dal comma 49bis dell'art. 31 della legge 448/1998
- che sia corrisposto, trattandosi inoltre di edilizia convenzionata, il contributo sul costo di costruzione, da cui la legge esonera in caso di impegno ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione calmierati nel periodo di validità della convenzione
Consulta la documentazione:
Domanda eliminazione vincoli dir sup,
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Domanda sostituzione convenzione diritto di proprietà post 1992,
Domanda valutazione prezzo massimo cessione
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