Tributi

Pagina informativa riguardante l'ambito Tributi

Ultima modifica 6 novembre 2024

Attività
 
L´Ufficio Tributi si occupa dell´amministrazione delle entrate tributarie. Supporta inoltre gli organi e la direzione generale per:
- Scelte relative alla politica delle entrate;
- Iniziative rivolte ad ottimizzare le entrate e le procedure di riscossione;
- Attività di sviluppo economico e di valorizzazione del patrimonio comunale.
Il personale dell´ufficio Tributi è disponibile a qualsiasi chiarimento relativamente alle suddette entrate comunali (imposte, tasse, canoni e diritti) negli orari di apertura al pubblico.
 
 Sede
 
Piazza del Popolo n. 22
Ingresso da Piazza Cabrini Madre
2° piano
 
Orari di ricevimento al pubblico
 
Lunedì: 9.30 - 13.00
Martedì: solo su appuntamento - 9.30 -12.30
Giovedì: 14.30 - 16.00
Sabato: 9.30 - 11.30
 
Prenotazione online (Agenda Digitale)

E' attiva la modalità di Prenotazione online di un appuntamento in maniera semplice e diretta evitando inutili attese presso gli sportelli.
La prenotazione potrà essere effettuata 24 ore su 24, e permetterà di scegliere l’appuntamento nel giorno e all’ora desiderati.

Servizi erogati

-Canone Unico Patrimoniale (per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale)

IUC 2019: IMU 2019 - TASI 2019 - TARI 2019

- IMU 2020      - TARI 2020

- IMU 2021      - TARI 2021

- IMU 2022      - TARI 2022

- IMU 2023      - TARI 2023 

- IMU 2024      - TARI 2024

Responsabile del servizio

Faruffini Mariagrazia

Contatti

Tel.: 0377/92331  digitare int. 6, poi int. 1

E.mail: faruffini.mariagrazia@comune.casalpusterlengo.lo.it

E.mail: toscani.barbara@comune.casalpusterlengo.lo.it

E.mail: baroni.franca@comune.casalpusterlengo.lo.it


Esplora Tributi

per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale

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Dal primo gennaio 2014 con l´art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) ed il 2° collegato all´erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

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Archivio con la modulistica TARI scariabile

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L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).

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L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).

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L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).

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L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).

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L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).

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L'IMU è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (eccetto quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). E' da versare in autoliquidazione in acconto entro il 16/06/2024 e in saldo entro il 16/12/2024. Le Aliquote IMU non sono variate rispetto al 2023.

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L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

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L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

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L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

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L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.

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