Tributi
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Ultima modifica 6 novembre 2024
Attività
Orari di ricevimento al pubblico
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Servizi erogati
-Canone Unico Patrimoniale (per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale)
- IUC 2019: IMU 2019 - TASI 2019 - TARI 2019
Responsabile del servizio
Faruffini Mariagrazia
Contatti
Tel.: 0377/92331 digitare int. 6, poi int. 1
E.mail: faruffini.mariagrazia@comune.casalpusterlengo.lo.it
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per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale
Dal primo gennaio 2014 con l´art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) ed il 2° collegato all´erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).
L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).
L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).
L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).
L'Art. 1, comma 738, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al Tributo sui rifiuti (TARI).
L'IMU è dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali (eccetto quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). E' da versare in autoliquidazione in acconto entro il 16/06/2024 e in saldo entro il 16/12/2024. Le Aliquote IMU non sono variate rispetto al 2023.
L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.
L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.
L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.
L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria (IMU), che ha assorbito la componente IUC-TASI, è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019.